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Legge 01/08/2002 n. 1662.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 recante regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale è il seguente: "Art. 2 (Accertamento di conformità delle opere di interesse statale). 1. Per le opere pubbliche di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente". -Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O. reca: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352. -Il testo degli articoli 2 e 7 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 recante attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate è il seguente: "Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente). 1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi a) Esercito: 1 caporal maggiore; caporal maggiore scelto; caporal maggiore capo; caporal maggiore capo scelto. b) Marina: sottocapo di 3a classe; sottocapo di 2a classe; sottocapo di 1a classe; sottocapo di 1a classe scelto. 2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita: Esercito: 16.722; Marina: 4.615; Aeronautica: 2.250. Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità. 3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7". "Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). 1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito 23.000; Marina 5.509; Aeronautica 2.250. Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità. 2. La ferma breve ha la durata di anni tre. 3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione. 4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'esercito, della marina e dell'aeronautica". Art. 34. (Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione) 1. All'articolo 52, comma 32, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni a) al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per cento" b) l'ultimo periodo è soppresso. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20022004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attività di cabotaggio, individuate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio Decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo. 4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della Legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. All'articolo 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "diretto verso un altro Stato" sono aggiunte le seguenti: ", se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis". 7. All'articolo 5, comma 3, della Legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,58 euro". All'articolo 318 del codice della navigazione, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324". 9. All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole: "navigazione marittima o interna" sono inserite le seguenti: "e nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le parole: "l'autorità consolare" sono inserite le seguenti: "o la capitaneria di porto". Note all'art. 34: -Il testo vigente del comma 32 dell'art. 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria) come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: "32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio". -Il testo dell'art. 2 della Legge 7 marzo 2001, n. 51 recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo. è il seguente: "Art. 2 (Contributo per la demolizione del naviglio). 1. Al fine di favorire ed accelerare l'eliminazione delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l'ambiente marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione può essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unità di proprietà delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed è pari a lire 250.000 per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità. 3. Il contributo è concesso a condizione che l'importo netto del beneficio venga, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente Legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest'ultima data. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente Legge". -Il testo vigente dell'art. 1 del Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: "Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7 b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.
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